Una nuova figura professionale a disposizione delle famiglie ad alta conflittualità.
Leggevo un libro e pensavo a come introdurre efficacemente questo argomento quando il libro mi offerto la soluzione.
L’argomento che stavo leggendo riguardava la ricerca del significato del coraggio e del suo contrario. Riferendosi al significato di coraggio nei nostri dizionari, l’autore che, diciamolo subito, è Gianrico Carofiglio nel libro Della gentilezza e del coraggio, afferma che il coraggio è il contrario della paura.
Ma subito dopo, secondo l’autore, la paura può essere definita come la premessa del coraggio, in particolare: “Non esiste coraggio se non come risultato di una reazione, di un’elaborazione della paura e della sua trasformazione in capacità di agire”, “E’ [il coraggio] una dote del carattere ma anche dell’intelligenza, consiste fra l’altro nell’accettazione dell’incertezza e della complessità” e, infine “Inteso in questa accezione, il coraggio è l’esito di una scelta e di una pratica; è la forza di affrontare il mondo consapevoli della sua complessità ma anche della nostra capacità di cambiarlo”.
Ecco, accingendomi a cercare di chiarire cosa rappresenta la nuova figura del coordinatore genitoriale, direi che questo nuova figura, messa a disposizione dalla giurisprudenza ai genitori che attraversano delle situazioni di conflitto non mediabile, integra una scelta di coraggio nell’accezione del termine offerta nel testo citato.
La coordinazione genitoriale si inserisce nei procedimenti di ADR (alternative dispute risolution), ossia, nei procedimenti si risoluzione alternativa delle controversie e nasce negli Stati Uniti ove viene definito: “parent coordinator”.
In questo procedimento, un professionista di ambito giuridico-psicologico, terzo neutrale, adeguatamente formato, aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale. In particolare, il professionista interviene allorché la elevata conflittualità tra i genitori impedisce la cura necessaria nella ponderazione delle scelte che riguardano i figli sino a minare i loro interessi.
L’ausilio del Coordinatore può giungere sia nel corso di un procedimento giudiziario sia al di fuori delle aule di giustizia come scelta volontaria dei genitori.
In particolare, ad esempio, nell’ambito della separazione personale, il Giudice, dopo l’emissione dei provvedimenti di affidamento, collocamento e tempi di permanenza presso ciascun genitore, può procedere alla nomina del Coordinatore Genitoriale, il quale avrà l’incarico di supportare i genitori nelle decisioni di cornice relative alla realizzazione degli interessi dei minori e proprio dove spesso la conflittualità allontana il focus dagli interessi dei minori.
Sostanzialmente, il Coordinatore Genitoriale è chiamato a coadiuvare tutto quanto necessario per la realizzazione del principio del “best interests of the child” (nozione contenuta nell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall’Italia con la Legge n. 176/1991 in base alla quale è previsto che: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”) unitamente al principio di bigenitorialità, definito dalla Cassazione nella sentenza 18817/2015 come “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione”.
Ogni grande viaggio, come dice Lao Tzu, comincia con un primo passo, non serve altro.
Lo Studio Albini (www.albini.eu) è a vostra disposizione in merito alle questioni oggetto del presente intervento in relazione al quale è in grado offrire assistenza anche grazie alla recente collaborazione con La Casa della Tartaruga di Milano.
Avv. Elena Albini
Questo documento integra un servizio a mero scopo informativo. Non costituisce e non deve considerarsi un parere legale.
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